Chi propone un piano di ristrutturazione dei debiti per uscire dalla propria situazione di sovraindebitamento non deve rinunciare al proprio TFR se lo stesso sarà percepito successivamente al completamento del piano.
Il principio è stato di recente ribadito in una sentenza del Tribunale di Udine.
Il sig. E.C., trovandosi in stato di sovraindebitamento, ha sottoposto al Tribunale di Udine per il tramite dell’OCC Udinese “I Diritti del Debitore” un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevedeva il pagamento integrale dei debiti privilegiati e il pagamento di una quota del 38,19% dei debiti chirografari.
Una finanziaria, la D. S.p.a., contestava il piano in quanto lo stesso non prevedeva la cessione ai creditori del TFR che il sig. E.C., giovane e dipendente con contratto a tempo indeterminato, avrebbe percepito successivamente alla chiusura del piano stesso.
L’avv. Barba nella sua veste di Gestore della Crisi sottoponeva al Tribunale di Udine le osservazioni di D. S.p.a., evidenziando al Giudice, tuttavia, che l’art. 67 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede che la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore “ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”, mentre l’unico limite è dato dal fatto che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione”.
Nel caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio, il sovraindebitato deve cedere ai creditori tutti i propri beni, compresa una quota di reddito e i beni che percepirà fino alla conclusione della procedura che di norma ha una durata di tre anni.
Da un lato il credito di D. S.p.a. non era garantito da alcun privilegio pegno o ipoteca, dall’altro il sig. E.C., essendo ancora giovane, salvo eventi straordinari, non avrebbe percepito nei tre anni successivi il TFR e quindi, anche nel caso di liquidazione controllata, lo stesso non sarebbe stato devoluto ai creditori.
Il Tribunale di Udine, recependo le considerazioni del Gestore della Crisi, con sentenza del 3 novembre 2023 ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore respingendo le osservazioni sollevate da D. S.p.a.